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Counseling Day 2023


 
La Commissione inizia l'esame del provvedimento. Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, sottolinea che le proposte di legge in esame (Froner C. 1934, Anna Teresa Formisano C. 2077, Buttiglione C. 3131 e Della Vedova C. 3488) recano una disciplina delle professioni non regolamentate. Accanto alle professioni 'ordinistiche' (o 'protette') si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o 'non protette', diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

Gli atti Camera C. 1934, C. 2077 e C. 3488 precisano che, ai fini delle medesime proposte di legge, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale. Le stesse proposte di legge introducono il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente (anche nella proposta di legge C. 3131) al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Le proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 disciplinano inoltre la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, che avviene tramite decreto del ministro della giustizia, su proposta del CNEL, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e di concerto con i ministri competenti per materia; il riconoscimento riguarda solamente le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso.

Viene precisato comunque che il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione. Tutte le proposte di legge in esame disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni sono tenuti a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici (proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3131). Le associazioni sono tenute a garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. Viene inoltre prevista dalle proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 la possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requisiti; il riconoscimento spetta al ministro della giustizia che vi provvede con proprio decreto, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza Stato-regioni.

La proposta di legge C. 3131 non prevede espressamente il riconoscimento delle associazioni, ma reca sostanzialmente norme analoghe, subordinando l'iscrizione nell'apposito registro al possesso di determinati requisiti pressoché analoghi a quelli contemplati dalle altre proposte di legge ai fini del riconoscimento. Le proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 dispongono altresì che la richiesta di riconoscimento di un'associazione cui non corrisponde alcuna professione già riconosciuta costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento. Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi (C. 1934, C. 2077 e C. 3131).

Viene demandata alle regioni la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute e la definizione dei percorsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze degli associati e si consente la costituzione, da parte delle associazioni, di forme di aggregazione aventi funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni medesime (C. 1934 e C. 2077).

Tutte le proposte di legge che intervengono in materia di professioni non regolamentate prevedono l'istituzione del registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia (solo la proposta C. 3131 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico). Mentre le proposte di legge C 1934, C. 2077 e C. 3488 stabiliscono che le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento siano automaticamente iscritte nel registro, la proposta C. 3131, non prevedendo espressamente il riconoscimento delle associazioni, subordina l'iscrizione nell'apposito registro al possesso di determinati requisiti (pressoché coincidenti con quelli previsti dalle altre proposte di legge ai fini del riconoscimento).

Le proposte C. 1934, C. 2077 e C. 3131 stabiliscono che la vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalle stesse proposte di legge spetta al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. In caso di irregolarità nell'operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari, viene disposta la cancellazione dal registro delle associazioni professionali. La proposta C. 3131 precisa altresì che la cancellazione dal registro comporta la revoca dell'autorizzazione a rilasciare attestati di competenza.

Infatti, tutte le proposte di legge in esame disciplinano il rilascio agli iscritti dell'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale, la conformità del comportamento alle norme di corretto svolgimento della professione. L'attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione.

Le proposte C. 1934 e C. 2077 recano inoltre, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate. Infine, solamente nella proposta C. 3131 figura una norma volta a modificare l'articolo 2 della legge n. 936/ 1986, per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

titolo: Disciplina delle professioni non regolamentate
autore/curatore: Ignazio Abrignani
fonte: Camera dei Deputati
data di pubblicazione: 22/09/2010

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